Comunicazione Titolare Effettivo

Nella Gazzetta Ufficiale del 09 ottobre 2023 n.236 è stato pubblicato il Decreto MIMIT del 29 settembre 2023, riguardante l’attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
La comunicazione dovrà avvenire entro l’11 dicembre 2023.
Chi sono i soggetti obbligati?
- Imprese con personalità giuridica quali SPA, SAPA, SRL, società cooperative, società consortili per azioni e a srl;
- Persone giuridiche private quali associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che hanno acquistato la personalità giuridica con l’iscrizione negli appositi registri;
- Trust e istituti giuridici al Trust.
Come comunicare?
I dati e le informazioni dei titolari effettivi devono essere comunicati al registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.
La comunicazione è resa in forma di autodichiarazione e presentata in modalità telematica.
I soggetti deputati all’assolvimento di tale onere sono:
- Per le imprese dotate di personalità giuridica: gli amministratori;
- Per le persone giuridiche private: i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione;
- Per il trust ed istituti affini: il fiduciario.
Per comunicare i dati del Titolare Effettivo è possibile utilizzare il nuovo applicativo DIRE oppure le altre soluzioni di mercato, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze. Occorre aver sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco, disporre di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio. Non è consentita la procura speciale.
Il Registro dei titolari effettivi è istituito presso il Registro delle Imprese e ha due sezioni:
I. Una autonoma, con i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private
II. Una speciale con le informazioni sulla titolarità effettiva dei residenti produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio italiano dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.
Le eventuali modifiche di status di soggetto obbligato o la sua cessazione sono comunicati dal soggetto obbligato entro 30 giorni.
Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma.
Le società possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.
Sanzioni:
Il mancato assolvimento della comunicazione entro l’11 dicembre 2023 comporta l’applicazione della sanzione provista dall’articolo 2630 c.c. in forza del quale viene stabilito che “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, commi 1-2-3-4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo”.
Criteri per individuare il titolare effettivo:
- Imprese dotate di personalità giuridica:
primo criterio, ovvero quello dell’assetto proprietario e che si suddivide:
•proprietà indiretta, attraverso la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona;
•proprietà diretta, attraverso la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica.
Nel caso in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta l’individuazione della persona fisica o delle persone fisiche cui è attribuibile la proprietà si applica il secondo criterio, ovvero quello del controllo come definito dall’art.2359c.c.:
controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
- Persona giuridica privata:
i titolari effettivi sono cumulativamente i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
- Trust e istituti giuridici affini:
il titolare effettivo è la persona fisica che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli:
- Costituente;
- Fiduciario;
- Guardiano;
- Beneficiario;
- Soggetto che controlla il trust o i beni conferiti nel trust con proprietà diretta o indiretta o altri mezzi.
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